Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 12/05/1927 n. 824

Art. 63. La visita interna consiste nell'esame di tutte le parti dell'apparecchio, tanto internamente quanto esternamente, e dei suoi accessori. Indipendentemente dalle visite e prove eseguite nella officina del costruttore o del riparatore, la prima visita interna sul posto di impianto deve sempre accompagnare la prima prova idraulica dell'apparecchio fatta sul posto; la seconda deve aver luogo entro un anno dalla data della prova a caldo. Le successive visite interne debbono essere eseguite a periodi di tempo non maggiori di due anni. Quando un apparecchio subisca per qualsiasi ragione una prova idraulica, questa deve essere sempre accompagnata da una visita interna; una successiva visita interna deve essere eseguita entro un anno dalla detta prova o dalla prova a caldo che immediatamente la segua. Per gli apparecchi rimasti inattivi oltre due anni, la visita interna, da eseguirsi alla ripresa del lavoro, deve precedere la prova a caldo.

Art. 64. I generatori ed i recipienti di vapore usati che sono sottoposti alla prima visita interna senza bollo o senza targhetta ovvero senza libretto, oppure senza documenti che permettano di conoscere i precedenti di costruzione e di esercizio, debbono subire la visita interna senza rivestimento esterno, e, ove abbiano fascio di tubi da fumo, a fasci tubolari estratti. Per i generatori a tubi da fumo anche se provvisti di targhetta, bollo e libretto, l'agente tecnico che deve eseguire la visita interna può esigere, qualora lo ritenga necessario, la rimozione parziale o anche totale dei tubi. Quando nei generatori fissi o semifissi i tubi da fumo per una ragione qualunque siano stati tutti rimossi, l'utente deve chiedere all'associazione che sia eseguita una visita interna prima che siano rimessi a posto. Nel verbale di visita l'agente tecnico dell'associazione deve certificare la avvenuta rimozione dei tubi. Prove a caldo.

Art. 65. La prova a caldo consiste nell'esame accurato del funzionamento del generatore e del recipiente di vapore e dei suoi accessori. La prova a caldo si deve fare dopo la prima prova idraulica e dopo le prove idrauliche per un nuovo impianto e per restauro. Le prove a caldo successive sono fatte, anche senza preavviso, a periodi di tempo non maggiori di due anni. Per le locomobili destinate ad uso agricolo la prova a caldo periodica può essere sostituita, a giudizio dell'agente tecnico incaricato della verifica, da una prova idraulica alla pressione del bollo oppure da una visita interna. In ogni caso però la prova a caldo deve essere eseguita dopo un intervallo non maggiore di quattro anni.

Art. 66. Indipendentemente da quanto è disposto nei precedenti articoli, ogni genera- tore o recipiente di vapore deve subire in ogni anno la visita interna o una prova a caldo, anche se nell'anno precedente abbia subito ambedue queste verifiche. SEZIONE III Bollo di prova, libretti e verbali di verifica.

Art. 67. Su ogni apparecchio nell'apposito spazio circolare della targhetta deve esse- re applicato dall'agente tecnico, dopo eseguita la prova, un bollo conforme al modello stabilito dal ministero dell'economia nazionale indicante in kg. Per cmq. La pressione che non deve essere oltrepassata, e sul bollo l'agente tecnico deve punzonare tre numeri indicanti il giorno, il mese e l'anno della prima prova. Tanto la data punzonata sul bollo quanto i numeri punzonati sui chiodi della targhetta devono essere indicati sul certificato di prova. Quando ad un apparecchio sia comunque modificata la pressione di esercizio, l'agente tecnico deve ritirare il bollo e sostituirlo con altro indicante la nuova pressione, sul quale deve punzonare i tre numeri della data della visita e della riprova in base alla quale sia stata fatta la modificazione della pressione, certificando nel verbale l'adempimento delle suddette operazioni.

Art. 68. La targhetta ed il bollo devono essere applicati anche agli apparecchi per quali sia emessa la dichiarazione di esonero. Sugli apparecchi totalmente esonerati deve essere però applicato un bollo speciale avente stampato in rilievo la dicitura di _esonerato_

Art. 69. Salve le disposizioni di cui all'art. 44, per ogni apparecchio a pressione, an- che se esonerato, deve essere rilasciato dall'agente tecnico, dopo eseguita la prima visita e la prima prova, un libretto da lui compilato e conforme al modello stabilito dall'associazione. Per gli apparecchi nuovi, il libretto deve contenere anche lo schizzo quotato dell'apparecchio, ove non si tratti di tipo noto.

Art. 70. Di ciascuna verifica l'agente tecnico deve redigere verbale i cui risultati saranno da lui trascritti sul libretto nel quale deve dichiarare altresì se l'apparecchio sia atto o meno al funzionamento. Nei verbali di verifiche fatte in dipendenza del restauro dell'apparecchio, l'agente deve indicare il nome e l'indirizzo del riparatore e se questi abbia soddisfatto alle prescrizioni di cui all'art. 52.

Art. 71. Il libretto deve dall'utente essere consegnato al conduttore del generatore o dei recipienti e deve essere ostensibile a richiesta degli agenti tecnici dell'associazione o degli ispettori del lavoro.

Art. 72. Ogni apparecchio soggetto al presente titolo è contrassegnato dalla sigla della provincia in cui è stato costruito od importato - quando si tratti di apparecchi provenienti dall'estero - e per ogni provincia da un numero di matricola. Dette sigle vengono assegnate all'associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

CAPO V Demolizioni e modificazioni di uso.

Art. 73. Ove un apparecchio, per il suo stato di conservazione o per il modo di costruzione o per altre cause, non dia, ai fini della tutela della incolumità dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni, sufficiente garanzia di idoneo funzionamento, né presenti impossibilità di adatte riparazioni, sostituzioni o aggiunte, ovvero quando l'interessato non provveda a far eseguire tali opere nel termine prescritto ai sensi dell'art. 57, l'associazione nazionale per il controllo sulla combustione deve ordinare la demolizione dell'apparecchio, anche se sia inattivo. La demolizione deve essere eseguita previo tempestivo avviso da darsi dal- l'interessato all'associazione, entro il termine da questa prescritto, e sotto il controllo di un suo agente tecnico, il quale provvederà a ritirare la targhetta col bollo ed il libretto. Ove l'interessato non proceda alla demolizione nel termine prescritto, vi provvederà d'ufficio la associazione, a spese dell'interessato suddetto, e senza pregiudizio delle sanzioni penali. Quando il possessore dichiari di volersi servire dell'apparecchio per usi che non ne richiedano il funzionamento sotto pressione, l'associazione può concedere l'autorizzazione relativa, determinandone le condizioni e soprassedendo alla demolizione. In tal caso sarà ritirato dall'associazione il bollo. L'apparecchio però dovrà essere usato nel luogo indicato dall'utente nelle sua domanda all'associazione, e se trasportato altrove ne deve essere data denuncia all'associazione entro 10 giorni dall'effettuato trasporto. È vietata la cessione a qualsiasi titolo dell'apparecchio per il quale sia stata data l'autorizzazione di cui al terzo capoverso del presente art..

CAPO VI Disposizioni transitorie

Art. 74. Nella prima attuazione del presente regolamento, il ministero dell'economia nazionale può emanare in materia di prevenzione contro gli infortuni i provvedimenti di sua competenza anche senza il parere del consiglio tecnico dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

Art. 75. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento chiunque possieda un apparecchio a pressione, anche se inattivo o dei tipi indicati nell'art. 5, deve darne denuncia all'associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Gli apparecchi in corso di costruzione o di riparazione debbono essere denunciati entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 76. Gli apparecchi esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento deb- bono entro due anni essere uniformati alle disposizioni da questo stabilite. Il ministro per l'economia nazionale avrà tuttavia facoltà, su conforme parere del consiglio tecnico, di prorogare detto termine, in casi eccezionali, quando ciò sia ritenuto necessario.

Art. 77. I certificati di abilitazione alla condotta di caldaie a vapore rilasciati o riconosciuti efficaci agli effetti del regolamento 7 novembre 1920 n. 1691, conservano la loro validità. Conservano parimenti la loro validità i decreti di esonero degli apparecchi, rilasciati o riconosciuti efficaci agli effetti del suddetto regolamento, a meno che non contrastino con le disposizioni che saranno emanate in base all'art. 5.

TITOLO II Norme riguardanti il controllo sulla combustione

CAPO I Limiti del controllo e procedura per gli esoneri

Art. 78. Agli effetti del controllo per l'economia dei combustibili, gli apparecchi e impianti termici di qualunque specie ed a qualsiasi uso destinati sono sottoposti alle prescrizioni contenute nel presente titolo, salvo quanto è disposto dal- l'art. 16, 2/a e 3/a comma, del R.D.L. 9 luglio 1926 n. 1331.

Art. 79. Sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente titolo

a) gli apparecchi per riscaldamento di locali ad uso esclusivo di abitazione privata

b) le cucine a gas, le cucine economiche e gli analoghi apparecchi termici adibiti ad uso domestico

c) i forni a legna per pane e dolci

d) i motori di automobili o autoveicoli di qualsiasi specie

e) i motori termici di non oltre so hp, adibiti ad uso agricolo

f) gli impianti generatori di vapore della superficie riscaldata complessiva di non oltre 15 mq., le locomobili, e gli impianti di motori termici per uso industriale, della potenza complessiva non superiore a 25 hp. La superficie di riscaldamento si intende misurata secondo la norma stabilita dall'art. 15 del presente regolamento;

g) i generatori di vapore e gli impianti termici in servizio esclusivo delle ferro vie concesse all'industria privata, delle tramvie e delle funivie per trasporto di persone.

Art. 80. Il ministro per l'economia nazionale potrà escludere dall'applicazione delle norme contenute nel presente titolo altri apparecchi e impianti, sentito il consiglio tecnico dell'associazione per il controllo sulla combustione.

Art. 81. Quando il consumo sia tale da non interessare l'economia dei combustibili, potrà essere concessa la dichiarazione di esonero ai sensi ed effetti dell'art. 3 del r. decreto legge 9 luglio 1926 n. 1331, per gli apparecchi o impianti termici che si trovino nelle condizioni seguenti: 1/a generatori di vapore, isolati o in batteria o comunque aggruppati, della superficie riscaldata complessiva non maggiore: di 60 mq. Se funzionanti normalmente tutto l'anno solo con un turno giornaliero di non oltre otto ore; di 40 mq. Se con due turni; di 20 mq. Se con tre turni. 2/a motori termici

a) a vapore della potenza massima non superiore: a 120 cavalli effettivi, se funzionanti normalmente tutto l'anno con un solo turno giornaliero di non oltre otto ore; a 80 cavalli effettivi, se con due turni; a 40 cavalli effettivi, se con tre turni. Detti valori limite saranno sei volte maggiori allorchè trattisi di motori ricupero di vapore;

b) a combustibile liquido della potenza massima non superiore: a 420 cavalli effettivi, se funzionanti tutto l'anno con un solo turno giornaliero di non oltre otto ore; a 280 cavalli effettivi, se con due turni; a 140, se funzionanti con tre turni;

c) a gas della potenza massima non superiore: a 250 cavalli effettivi, se funzionanti normalmente tutto l'anno con un solo turno giornaliero di non oltre otto ore; a 170 cavalli effettivi, se con due turni; a 90 cavalli effettivi, se con tre turni. Quando si tratti di generatori o gruppi di generatori oppure di motori funzionanti per una industria a carattere stagionale o come riserva termica, i valori limite di superficie di riscaldamento o di potenza indicati nei numeri 1 e 2 del presente art. sono rispettivamente triplicati. 3/a gassogeni o forni di qualsiasi tipo e destinazione isolati o in gruppi quando non abbiano un consumo annuo complessivo in combustione superiore a due miliardi di calorie. I valori limite indicati nel presente art. si intendono riferiti ad impiego di combustibili esteri. I valori stessi sono triplicati se riferiti ad impiego di combustibili fossili solidi nazionali o di residui di lavorazioni industriali od agricole. Per impieghi misti di combustibili esteri e nazionali l'associazione nazionale per il controllo sulla combustione potrà di volta in volta adottare valori intermedi proporzionalmente all'impiego di detti combustibili.

 

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